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MODALITA' DI RICORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta l'interessato può proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi:
- ENTRO 60 GIORNI dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento:
RICORSO indirizzato al PREFETTO di PAVIA, da presentarsi a questo Comando di Polizia Locale ovvero da inviarsi agli stessi con lettera raccomandata a.r..
Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul verbale di contestazione.
- ENTRO 30 GIORNI dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento:
RICORSO indirizzato al GIUDICE DI PACE di VIGEVANO Via del Popolo 17 (tel 0381.88813) e depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata a.r.. Il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del "contributo unificato" e delle "spese forfettizzate" secondo gli importi in vigore.
Qualora entro i predetti termini non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di accertamento amministrativo COSTITUIRA' TITOLO ESECUTIVO per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento.
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